Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20
1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inseritoil seguente:
"Art. 18 ter - Disciplina dell'apprendistato
1. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 32, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23, disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.".
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