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Legge regionale Regione Campania 01.02.2005, n. 4

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione. Fonte: Bollettino ufficiale del 1 febbraio 2005, n. 9.

Art. 8 - Interventi complementari della Regione

1. Ad integrazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità scolastiche;

b) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;

c) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

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