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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)

Art. 13 - Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

1.- Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per l'attivazione dei corsi abilitanti speciali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c) ter e comma 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, e la definizione dei tempi e modalità della presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

2 - Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

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