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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)

Art. 10 - Ricorsi

1.- Avverso l'elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

2.- I candidati che abbiano presentato ricorso avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e vengono, eventualmente, iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei.

3.- Avverso l'elenco degli abilitati o degli idonei approvato con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

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