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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)

Art. 1 - Attivazione dei corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno

1.- Le Università degli studi e le Accademie di belle arti istituiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), della legge 4.6.2004, n. 143, nell'anno accademico 2004/05, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento, rispettivamente, dell'abilitazione all'insegnamento e dell'idoneità all'insegnamento, riservati alle categorie di docenti indicate nel successivo comma 2, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili, conseguito a seguito di corsi di durata biennale, di cui al D.M. 24.11.1998, n. 460 e al dPR 31.10.1975, n. 970 e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata in vigore della sopracitata legge 143/2004.

2.- Possono partecipare ad uno solo dei corsi speciali ai fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità di cui al precedente comma 1:

a) Insegnanti di scuola secondaria in possesso del diploma di laurea, del diploma di accademia di belle arti o del diploma ISEF, che consentono l'accesso all'insegnamento per il quale si chiede l'ammissione al corso abilitante ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e del D.M. 10 agosto 1998, n. 354, privi della specifica abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria da conseguire con il corso speciale;

b) Insegnanti di scuola dell'infanzia e della scuola primaria in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale e i diplomati di scuola magistrale, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento da

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