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Deliberazione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 17.02.2005, n. 4

Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. (G.U. 03.03.2005, n. 51)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ai fini delle presenti regole si intende per:

a) testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) regole tecniche, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98;

c) firme multiple, firme digitali apposte da diversi sottoscrittori allo stesso documento;

d) campo, unità informativa contenuta nel certificato. Può essere composta da diverse unità informative elementari dette «attributi»;

e) estensione, metodo utilizzato per associare specifiche informazioni (attributi) alla chiave pubblica contenuta nel certificato, utilizzata per fornire ulteriori informazioni sul titolare del certificato e per gestire la gerarchia di certificazione;

f) attributo, informazione elementare contenuta in un campo di un certificato elettronico come un nome, un numero o una data;

g) attributi autenticati, insieme di attributi sottoscritti con firma elettronica dal sottoscrittore;

h) marcatura critica, caratteristica che possono assumere le estensioni conformemente allo standard RFC 3280;

i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la validazione temporale;

l) OID (Object Identifier), codice numerico standard per l'identificazi

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