Deliberazione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 17.02.2005, n. 4
Titolo I - Disposizioni generali
1. Fatte salve le definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ai fini delle presenti regole si intende per:
a) testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) regole tecniche, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98;
c) firme multiple, firme digitali apposte da diversi sottoscrittori allo stesso documento;
d) campo, unità informativa contenuta nel certificato. Può essere composta da diverse unità informative elementari dette «attributi»;
e) estensione, metodo utilizzato per associare specifiche informazioni (attributi) alla chiave pubblica contenuta nel certificato, utilizzata per fornire ulteriori informazioni sul titolare del certificato e per gestire la gerarchia di certificazione;
f) attributo, informazione elementare contenuta in un campo di un certificato elettronico come un nome, un numero o una data;
g) attributi autenticati, insieme di attributi sottoscritti con firma elettronica dal sottoscrittore;
h) marcatura critica, caratteristica che possono assumere le estensioni conformemente allo standard RFC 3280;
i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la validazione temporale;
l) OID (Object Identifier), codice numerico standard per l'identificazi
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