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Comunicato ARAN 16.02.2005

Sequenza contrattuale relativa all'articolo 142, comma 4, del C.C.N.L. 24 luglio 2003, relativo al personale del comparto scuola. (G.U. 16.02.2005, n. 38)

Articolo unico -

In attuazione della sequenza prevista dall'art. 142 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:

«Art. 142 - Normativa vigente e disapplicazioni.

1) In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente C.C.N.L., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente C.C.N.L. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

a) articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;

d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;

e) la normativa richiamata nel presente C.C.N.L.;

f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del codice civile;

g) la seguente normativa:

1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio);

2) art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);

3) art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità);

4) art.7 del decreto del Presidente della Repubblica n.

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