IperTesto Unico IperTesto Unico

C.M. INPDAP 24.02.2005, n. 4

Art. 1, commi 239 e 527, Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005).

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla G.U. - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha previsto all'art. 1, commi 239 e 527, che i soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n.564, e successive modifiche, che non hanno presentato le domande di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1°gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato D.Lgs., possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

Pertanto, i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive (cfr. per elezione al Parlamento nazionale, europeo ed ai Consigli regionali) nonché i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali possono regolarizzare, entro il nuovo termine di proroga, ai fini dell'accredito figurativo, i periodi di aspettativa in questione, tenendo presente che la nuova disposizione ha nel contempo ampliato, rispetto alla precedente, la collocazione temporale dei periodi stessi, i quali non devono essere successivi al 31.12.2002.

I lavoratori dipendenti interessati, chiamati a ricoprire le citate funzioni pubbliche elettive, i quali, in ragione della nomina, hanno maturato il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art.38 della legge n. 488 del 23/12/1999, l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a proprio carico entro la medesima data del 31 marzo 2005 con le stesse modalità di cui all'informativa n. 11 del 25/10/2001, senza aggravio di sanzioni e con la sola corresponsione degli interessi legali.

Le OO.SS. possono esercitare la facoltà di cui ai commi 5 e 6 dell'art.3 del decreto legislativo n. 564/96 riguardante la contribuzione aggiuntiva per il lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, effettuando i relativi versamenti entro e non oltre il 31.3.2005, con il so

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.