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C.M. Economia e Finanze 11.02.2005, n. 5

Legge finanziaria 2005 - Riflessi sulla gestione del bilancio dello Stato di talune disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. (G.U. 18.02.2005, n. 40)

La legge finanziaria 2005, n. 311/2004 reca, tra l'altro, nell'articolo unico, una serie di disposizioni volte a regolare l'azione della pubblica Amministrazione per il contenimento della spesa pubblica, con l'obiettivo prioritario dell'aggiustamento strutturale dei conti pubblici in linea con le regole prefissate in sede di Unione europea.

In particolare, per quanto riguarda il bilancio dello Stato, giova richiamare l'attenzione sulle disposizioni relative all'applicazione generalizzata del criterio del limite massimo del 2% di incremento delle spese (commi 5, 15, 16 e 17); alle limitazioni poste in ordine alle variazioni di bilancio per riassegnazioni di entrate e per l'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste (comma 9); alle prescrizioni per il contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (comma 11), a quelle sull'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (comma 12), nonché a quelle per il contenimento delle spese di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 116). Una speciale attenzione deve essere, poi, prestata alle disposizioni del tutto innovative in tema di pagamenti per debiti di forniture, attraverso la cessione «pro-soluto» alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da parte di fornitori di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato (commi da 362 a 366).

Premesso quanto sopra, appare opportuno rappresentare alcune considerazioni e fornire talune indicazioni al fine di consentire una più agevole attuazione delle normative in questione da parte delle amministrazioni centrali, che sono chiamate ad una puntuale e consapevole attuazione della legge finanziaria 2005 in relazione alla ineludibile necessità di conseguire gli indicati obiettivi.

1. - Regola dell'incremento massimo del 2 per cento della spesa (comma 5).

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