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CCNL 16.02.2005

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 - 16.02.2005. (G.U. 08.03.2005, n. 55 - S.O. n. 30)

Capo IX - Aspetti economico-retributivi generali

Art. 72 - Criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo d'istituto

1. Il fondo d'istituto è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, amministrativo e tecnico per sostenere il processo di autonomia, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione dell'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio.

2. Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 15.3.2001 della Scuola, comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulteriori risorse stabilite nell'art. 71, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra i singoli istituti in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 31.8.1999 della Scuola.

3. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.

4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni accademiche, che risultino non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo.

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