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Nota Pubblica istruzione 01.12.2005, prot. n. 2132

Graduatorie di circolo e di istituto. Diploma di specializzazione per il sostegno conseguito dopo il 18 luglio 2005.

Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla possibilità di utilizzare, per le supplenze su posto di sostegno, docenti, già inseriti in graduatoria di circolo e di istituto su posto comune e che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per il sostegno dopo il 18 luglio 2005, termine ultimo per l'aggiornamento delle graduatorie medesime.

Al riguardo, si precisa che la normativa vigente (art. 319, comma 4, del decreto legislativo n. 297/94) prevede, quale titolo di accesso alla attività di integrazione degli alunni disabili, il diploma di specializzazione per il sostegno e solo in via eccezionale, in deroga a tale prescrizione, è stato consentito (vedi da ultimo, le istruzioni operative sul conferimento delle supplenze diramate con nota prot. n. 1395 del 28 luglio 2005) a seguito di esaurimento degli elenchi di sostegno, di utilizzare personale sprovvisto di specializzazione.

Ciò premesso, le SS.LL., in osservanza della sopracitata norma e in relazione alla esigenza di tutelare i diritti degli alunni disabili di avvalersi di personale qualificato, come sancito dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/92, sono pregate di impartire disposizioni che consentano ai docenti in questione - esclusivamente nelle situazioni di necessità di conferimento di nuove supplenze - di ricoprire le relative disponibilità di posti di sostegno con precedenza rispetto ai docenti privi del titolo di specializzazione.

Ai fini suddetti, gli aspiranti potranno, in regime di autocertificazione, presentare specifica istanza ai competenti Dirigenti scolastici.

 

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