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D.M. MIUR 28.12.2005

Norme su quota oraria per autonomia.

Art. 1 -

1. La quota oraria nazionale obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base nazionale, è pari all'80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti, così come definito negli allegati C2, C4, C5, C6 e C7 al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Nei licei articolati in indirizzi (liceo artistico, liceo economico, liceo tecnologico) la predetta quota oraria nazionale obbligatoria è pari all'80% del monte ore annuale delle singole discipline e attività obbligatorie per tutti gli studenti nonché, a partire dal primo anno del secondo biennio, delle singole attività e discipline obbligatorie di indirizzo, così come definito negli allegati C1, C3 e C8 al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, sulla base dell'esercizio della loro potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituita dal restante 20% del monte ore annuale obbligatorio di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la quota oraria di cui al comma 2 è determinata dalle istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei (Allegato B al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) e con le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali (Allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8 al predetto de

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