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D.M. Interno 29.12.2005

Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. (G.U. 01.02.2006, n. 26)

Allegato A - Direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità

1. Autorimesse

Le autorimesse individuate al punto 92 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell'allegato:

0., limitatamente alla definizione di «box»;

3.1, 2° comma;

3.2, 1° comma, in quanto è ammesso che l'altezza minima sia pari almeno a 2,00 m a condizione che:

a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;

b) l'altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.

3.6.3;

3.7.2;

3.8.0;

il punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.

É inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite all'art. 3 della circolare del Ministero dell'interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/EI 30.

2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas

Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell'elenco allegato al decreto intermini

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