Decreto legge 05.12.2005, n. 250
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario».
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27
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