CCNL 07.12.2005
1. Il valore economico del buono pasto di cui all'art. 5 dell'"Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile del comparto dei Ministeri" sottoscritto il 30 aprile 1996 è rideterminato, per i dipendenti del comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in Euro 7,00.
2. Esclusivamente per il personale dell'ex Ministero delle finanze transitato nel Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze destinatario della legge n. 265 del 2002, è confermato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, l'inquadramento acquisito a seguito delle riqualificazioni ivi previste, verificata la maggiore professionalità acquisita nonché l'effettivo espletamento delle mansioni svolte. La verifica deve effettuarsi entro due mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
3. Ai fini dell'applicazione del CCNL del 12 aprile 2001 per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, il Fondo unico di cui all'art. 10 del contratto medesimo è ulteriormente incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri riflessi, pari a Euro 420.000 annui con decorrenza 1° gennaio 2004, rideterminati in Euro 910.000 annui con decorrenza 1° gennaio 2005. Tali importi sono individuati sulla base degli incrementi medi complessivi pro capite riferiti al restante personale del comparto.
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