CCNL 07.12.2005
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 20, comma 4, del CCNL del 12 giugno 2003, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 12 giugno 2003.
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