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Nota MIUR 18.04.2005, prot. n. 523.

In riferimento ai quesiti pervenuti anche da parte delle OO.SS., si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle seguenti disposizioni contenute nel D.D.G. 31 marzo 2005.

1. Art. 1, comma 2 - La semplice domanda di permanenza ovvero quella di aggiornamento e/o trasferimento, anche per una sola graduatoria, comportano automaticamente la permanenza in tutte le altre graduatorie in cui il docente era precedentemente iscritto.

2. Art. 1, comma 8 - La norma consente la valutazione dei titoli conseguiti entro la data del 2 maggio 2005, ovvero di quelli già posseduti e non dichiarati in precedenza. Non è consentita la valutazione di titoli con riserva, ancorché di accesso alle graduatorie, per il miglioramento del punteggio. Si rammenta che tale beneficio è concesso alle situazioni tassativamente previste dall'art. 3 ter della legge n. 143/04, recepito nell'art. 8, commi 1 e 2, solo per i titoli di accesso nella fase di prima iscrizione.

3. Art. 4, comma 1, lett. d) - Hanno titolo all'iscrizione nella graduatoria della classe di concorso 77/A i docenti già in possesso, alla data di entrata in vigore della legge n. 143/04, del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso del diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'a.s. 2003/04, 360 gg. di servizio nella classe di concorso 77/A.

4. Art. 8, comma 2 - La disposizione è applicabile, per analogia, anche a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria e stanno frequentando il corso per la specializzazione nel sostegno ai fini dell'iscrizione nei relativi elenchi.

5. Allegato 2 - tabella di valutazione dei titoli - punto C6 - La valutazione è possibile per un solo titolo, attesa la disposizione che recita "...per il dottorato di ricerca" come, peraltro, già precisato nella nota prot. 691 del 10.05.2004 alla lettera C.

Lo scioglimento della riserva per le iscrizioni di cui

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