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Decreto legge 26.04.2005, n. 63

Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti. (G.U. 27.04.2005, n. 96)

Art. 2 bis - Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005

1. Per il solo anno 2005 l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.

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