Decreto legislativo 15.04.2005, n. 77
Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 05.05.2005, n. 103)
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Finalità dell'alternanza
Art. 3 - Realizzazione dei percorsi in alternanza
Art. 4 - Organizzazione dei percorsi in alternanza
Art. 5 - Funzione tutoriale
Art. 6 - Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
Art. 7 - Percorsi integrati
Art. 8 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Art. 9 - Risorse
Art. 10 - Coordinamento delle competenze
Art. 11 - Disciplina transitoria
Testo coordinato con le modifiche apportate da: legge 13.07.2015, n. 107.
L'art. 1, comma 784, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: "I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»".
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