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Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28.3.2003, n. 53. (G.U. 05.05.2005, n. 103)

Art. 7 - Monitoraggio

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

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