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Decreto MIUR - D.D.G. 04.04.2005

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Art. 1 -

1. A norma dell'art. 1-novies, comma 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, il punto C. 11) della Tabella prevista dal decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, come modificata dalla legge di conversione n. 143 del 4 giugno 2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 8 - nonies della legge 27 luglio 2004, n. 186, annessa quale allegato 2 al citato D.D.G. 31 marzo 2005, è sostituito dai seguenti:

• C.11 Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3;

• C.11)-bis. Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2;

• C.11-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti C. 11) e C. 11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a norma dell'art. 1 - novies, comma 2, della citata Ministero I.U.R. Dip. per l'Istruzione Dir. Gen. per il personale della scuola legge 31 marzo 2005, n. 43, per la valutazione dei titoli da effettuare ai sensi del D.D.G. 31 marzo 2005, in occasione dell'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.

3. Il punteggio già attribuito ai titoli di cui alle tipologie C.11, C.11-bis, C.11-ter della Tabella di valutazione citata al comma 1 in occasione dell'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti disposti

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