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Parere Avvocatura Generale dello Stato 03.08.2005, prot. n. 103941

Oneri relativi all'acquisto del materiale di pulizia nelle scuole ed oneri per spese telefoniche, telefax, internet e simili. Competenza delle scuole o degli Enti locali.

Alcune Avvocature Distrettuali, compulsate da Uffici Scolastici del distretto di competenza, hanno chiesto il parere della Scrivente circa la spettanza (alle scuole o ai comuni) dell'onere per le spese telefoniche e per l'acquisto del materiale di pulizia dei locali scolastici, con riguardo all'istruzione elementare.

La rilevanza generale del tema ha indotto la Scrivente ad acquisire il punto di vista del MIUR e del Ministero dell'interno, rispettivamente manifestato con nota 8 giugno 2005, n. 2683/UL e del 4 maggio 2005, n. 2091 del Dip. Affari Interni - Dir. Centrale F.L..

Spese telefoniche

L'art. 190 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, dispone che i comuni "sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, .... il telefono..." agli edifici scolastici; l'art. 159 precisa che tocca al comune provvedere "ai servizi" delle scuole (elementari). Dunque non è dubbio che la spesa per il telefono (impianto e utenza) faccia carico all'ente locale. Il problema si pone nel momento in cui si voglia definire l'ambito del servizio telefonico, e dunque i limiti dell'obbligo dell'ente locale di sostenerne i costi.

Di "utenza" telefonica parla l'art. 3, comma 2, della legge 11.1.1996, n. 23, sicché dalla stessa terminologia adoperata è possibile individuare la ratio della disposizione nel senso che con essa si è voluto un sistema logistico che offra agli operatori scolastici uno strumento ordinario per lo svolgimento del servizio e agli utenti un mezzo tecnico di comunicazione di uso generale e di comune diffusione. L'art. 9 della citata legge n. 23/96 proprio in tale ottica di usualità e di normalità prevede un sistema di determinazione degli oneri "sostenuti da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici" ai fini del trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province (nei casi, ovviamente, in cui di queste si disponeva contestualmente il subentro ai comuni). Il Ministero dell'interno, con circolare 27.11.1996 n. F.L. 27/96

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