IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Valle d'Aosta 01.08.2005, n. 18

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Valle d'Aosta 16 agosto 2005, n. 33.

Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

Art. 6 - Disposizioni per la continuità educativa ed il coordinamento didattico

1. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa (POF), di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2000, le istituzioni scolastiche definiscono e adottano, nell'esercizio della loro autonomia e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, la documentazione inerente alla valutazione degli alunni e stabiliscono le modalità per la sua conservazione e trasmissione ai successivi gradi di scuola.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi stabiliti nel POF, possono individuare, tra i docenti, figure di coordinamento e di sistema, nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo di lavoro.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.