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D.M. Interno 02.08.2005

Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 2000, recante: "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici". (G.U. 12.08.2005, n. 187)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2003 e il decreto ministeriale 6 novembre 2004;

Considerato che la legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto che dal 1° gennaio 2006 la carta d'identità su supporto cartaceo venga sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di apportare alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000, modificato con decreto ministeriale 14 maggio 2003 e il decreto ministeriale 6 novembre 2003 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento di identità elettronici, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-vicies ter della legge n. 43 del 2005;

Tenuto conto delle indicazioni e delle proposte presentate dal Gruppo interministeriale di lavoro incaricato di collaborare alla realizzazione della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica, istituito con decreto ministeriale 25 gennaio 2004 in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-vicies ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;

Tenuto conto delle direttive dell'Unione europea sul passaporto elettronico;

Decreta:

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