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Sentenza Consiglio di Stato - Sezione VI 07.09.2004, n. 5807

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Consiglio di Stato - Sez. VI - Sentenza 07.09.2004, n. 5807

Fatto

Con decreto... del 14.11.1991 il Provveditore agli Studi... disponeva la nomina del sig..... a supplente annuale, con la qualifica di collaboratore amministrativo, per l'anno scolastico 1991/92.

Il sig..., sottoposto da parte del giudice penale al provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, accettava la nomina a mezzo di persona delegata, anche agli effetti della scelta della sede, ed in virtù di permesso concesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di...assumeva servizio in data 19.11.1991.

Permanendo gli effetti dell'ordinanza di custodia cautelare, con decreto del 15.01.1992, il Provveditorato agli Studi.... disponeva la sospensione obbligatoria dal servizio del sig..... ai sensi dell'art. 6 del d.l.c.p.s. 04.04.1947, n. 207.

Con decreto ... del 01.09.1992 il Provveditorato agli Studi...., sul rilievo che per l'anno scolastico 1991/92 non vi era stata alcuna effettiva prestazione di servizio, dichiarava priva di ogni effetto giuridico l'assunzione avvenuta il 19.11.1992 ("recte" 1991), essendo a tale momento il sig.... privo dei prescritti requisiti, e disponeva il depennamento dello stesso dalle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A., fino all'esito del procedimento penale relativo alle imputazioni ascritte.

Avverso tale ultimo provvedimento l'interessato proponeva ricorso avanti al T.A.R..... deducendo motivi di violazione degli artt. 2 e 9 del t.u. 10.01.1957, n. 3; 7 del d.l.c.p.s. 04.04.1947, n. 207, e per eccesso di potere in diverse figure sintomatiche.

Con sentenza n. 201/1999 del 27.01.1999 il T.A.R. ... accoglieva il ricorso ed annullava il decreto del 01.09.1992.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero della Pubblica Istruzione, ora dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rilevando che sul piano sostanziale, trattandosi di supplenza annuale, non s

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