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Nota MIUR 30.09.2004, prot. n. 3120.

Come è noto alle SS.LL. con nota in data 22 maggio 2003 il Ministero intese far conoscere la propria posizione in merito alla questione relativa a coloro che, in possesso del titolo di scuola secondaria superiore di durata quadriennale, intendano accedere ai corsi di studio universitari.

Il Consiglio Universitario Nazionale, in occasione dell'esame di modifica del regolamento didattico di una Università, ebbe ad esprimersi in data 25 marzo 2004 contraddicendo la posizione ministeriale, suscitando negli stessi Atenei perplessità sulla corretta applicazione della normativa e sulle conseguenti modalità operative.

Pertanto, è stata riproposta la questione al C.U.N. affinché, rivalutando l'interpretazione ministeriale, resa al fine di tutelare il diritto allo studio di coloro che trovandosi nella riferita posizione intendano iscriversi alle Università, si possa garantire una uniformità di indirizzo in materia.

Il C.U.N. nell'adunanza del 16 settembre u.s., prendendo atto che la questione connessa all'accesso alla formazione universitaria dei diplomati quadriennali si riferisce a poche situazioni individuali, per le quali va salvaguardato il diritto al proseguimento degli studi, si è espresso nel senso che, considerata l'eccezionalità e l'irripetibilità della situazione, nei casi in questione possa essere affidata alle Università la definizione di un debito formativo corrispondente alle minori conoscenze conseguenti alla frequenza dell'anno integrativo in precedenza disponibile per i diplomati quadriennali.

Resta inteso che, in attesa dell'emanazione delle norme delegate attuative della legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, resta confermata la validità dei corsi integrativi organizzati per i soli diplomati dei licei artistici i cui corsi di studio hanno durata quadriennale.

Pera

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