D.P.C.M. 29.09.2004, n. 295
1. Le istituzioni di cui all'articolo 3, che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio postuniversitari utili all'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, devono presentare, entro il mese di marzo di ogni anno, apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del presente decreto con allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
2. Per la verifica dei requisiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di una Commissione tecnica interministeriale nominata per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da cinque membri, di cui due designati dal Ministro per la funzione pubblica, tra cui il presidente, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un docente stabile dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La Commissione interministeriale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i costi per il funzionamento della medesima gravano sui competenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. I componenti designati dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono scelti tra coloro che risultino in possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di organizzazione e formazione, conseguita a seguito di svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'eserciz
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