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D.M. MIUR 10.09.2004, n. 68.

Formula iniziale

Visto il d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare gli artt. 30, 31, 33;

Visto l'art. 6 del dPR n. 567 del 10 ottobre 1996, così come modificato dal dPR n. 156 del 9 aprile 1999 e dal dPR n.105 del 13 febbraio 2001, il quale stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, i rappresentanti nella consulta provinciale degli studenti sono eletti con le stesse modalità previste per i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto;

Vista l'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991 n.215, recante la regolamentazione della procedura elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e successive modificazioni, in particolare gli artt. 21 e 22;

Vista la circolare ministeriale n.49 del 20 marzo 2001 con la quale sono state impartite istruzioni sulle modalità di espletamento delle elezioni delle consulte provinciali;

Visto il D.M. n.45 del 19.4.2002, con il quale fu rinviato, per l'anno scolastico 2002/2003, lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali, disponendosi la permanenza in carica dei rappresentanti già eletti fino all'insediamento delle nuove consulte a seguito delle successive operazioni elettorali;

Visto il D.M. n. 94 del 6.8.2002, con il quale, nelle more dell'emanazione del regolamento ulteriormente modificativo del succitato d.P.R. 567/96 che, tra l'altro, riporta le elezioni dei rappresentanti delle consulte provinciali al termine originario del 31 ottobre, fu indetto, per l'a.s. 2002/2003, lo svolgimento delle elezioni suddette entro il medesimo termine del 31 ottobre;

Visto il D.M. 15.9.2003, n. 72 con il quale fu in detto, per l'a.s. 2003/2004, lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali entro il

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