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D.M. MIUR 09.09.2004.

Art. 3 -

A livello regionale, per l'Università operano i Comitati Regionali di coordinamento di cui all'art. 3 del DPR 25/98.

Per l'Istruzione, sono costituiti i Comitati Scolastici Regionali, presieduti dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, composti dagli esponenti della scuola, da tutti gli altri Soggetti istituzionali già presenti nel Comitato Nazionale e dai rappresentanti delle realtà territoriali più significative in materia di istruzione, formazione e lavoro, comprese le Associazioni degli studenti e dei Genitori maggiormente rappresentative.

Alla loro nomina provvede il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

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