Trattato 29.10.2004
Parte IV - Disposizioni generali e finali
1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. I trattati relativi all'adesione:
a) del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
b) della Repubblica ellenica,
c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,
d) della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca sono abrogati.
Tuttavia:
- le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo;
- le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riport
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