Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VII - Disposizioni comuni
La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell'adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli altri Stati membri.
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