Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo II - Disposizioni finanziarie
Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408, la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.
2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
4. La Commissione, su richiesta del Parlamen
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