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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.

Capo II - Disposizioni finanziarie

Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale

Articolo III-402 -

1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo I-55.

2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.

5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

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