Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo
1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
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