Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione. Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.
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