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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO II - Non discriminazione e cittadinanza

Articolo III-127 -

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

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