Trattato 29.10.2004
Parte I
TITOLO V - Esercizio delle competenze dell'Unione
Capo I - Disposizioni comuni
1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11.
2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.