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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte I

TITOLO IV - Istituzioni e organi dell'Unione

Capo I - Quadro istituzionale

Articolo I-25 - Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.

4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

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