Trattato 29.10.2004
Protocollo 3 - Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione Europea.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo III-381 della Costituzione ,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo 1
La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alla Costituzione, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e al presente statuto.
TITOLO I - Statuto dei giudici e degli avvocati generali.
Articolo 2
Prima di assumere le proprie funzioni, ogni giudice deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 3
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.
La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.
Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione
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