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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Protocollo 25 - Protocollo sulle importazioni nell'Unione Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi.

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12 (paraffina e cere di petrolio), ex 27.13 (residui paraffinosi) e 27.14 (scisti) della nomenclatura combinata importati per il consumo negli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle condizioni previste dal presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto all'articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, adotta una decisione europea in cui stabilisce che i dazi doganali applicabili a dette importazione sono introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessari per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai Paesi terzi per gli stessi prodotti.

2. Le disposizioni previste nel paragrafo 1 possono in ogni caso essere applicate quando le importaz

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