Trattato 29.10.2004
Protocollo 11 - Protocollo sui criteri di convergenza.
LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione nel processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga, di cui all'articolo III-198 della Costituzione ,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo 1
Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera a ), della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.
Articolo 2
Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera b ) della Costituzione significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro interessato non è oggetto di una decisione europea del Consiglio, di cui all'articolo III-184, paragrafo 6, della Costituzione, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
Articolo 3
Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera c ), della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha rispettato i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In part
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