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Nota MIUR 15.10.2004, prot. n. 4308

La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare. Esercizio Finanziario 2004. Legge n. 440/97 - Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital. Anno scolastico 2004/2005.

Premessa

Con la Direttiva 26 luglio 2004, n. 60, sono stati definiti gli interventi prioritari e i criteri generali per il finanziamento dei piani dell'offerta formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, in applicazione della Legge n. 440/1997.

Anche per questo esercizio finanziario la direttiva ha individuato, tra gli interventi prioritari, le iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Sulla base di quanto precede, questa Direzione ha destinato la somma complessiva di euro 1.029.622,00 per gli interventi a favore di alunni ospedalizzati o in terapia domiciliare, da ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali.

Ripartizione delle risorse finanziarie agli uffici scolastici regionali

Il piano di riparto di euro 1.029.622,00, allegato alla presente, è stato predisposto sulla base del numero delle sezioni ospedaliere funzionanti e dei docenti operanti nel settore.

Come già rappresentato con le precedenti circolari in materia (n. 149/2001, n. 84/2002 e n. 56/2003), e sentite le OO.SS. firmatarie del CCNL e del CCNI comparto scuola 2002/05, nell'ambito dei fondi assegnati, ciascun Ufficio Scolastico Regionale riserverà una quota annua corrispondente ad euro 258,00 (duecentocinquantotto/00) per ogni docente in organico nell'anno scolastico 2004/2005 nelle scuole funzionanti con sezione ospedaliera.

Tale somma verrà inserita nel fondo d'istituto per la retribuzione individuale di tali docenti, ai sensi degli artt. 27, 30 e 31 del CCNI comparto scuola 2002/05, per la contrattazione integrativa a livello d'istituto.

La rimane

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