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Nota MIUR 13.10.2004, prot. n. 14642

Scuole del sistema nazionale di istruzione statali e paritarie, e scuole legalmente riconosciute - Corsi on line.

Continuano a pervenire segnalazioni di casi in cui scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, statali o paritarie, attivano o si propongono di attivare corsi on line non come metodologia didattica che caratterizza alcune parti dei percorsi formativi bensì come modalità di erogazione del servizio scolastico alternativa a quella ordinaria della frequenza da parte degli alunni.

La presente nota, concordata con la Direzione Generale dello Studente, mira a fornire indirizzi di ordine generale sulla complessa questione che presenta una pluralità di aspetti e di implicazioni meritevoli di approfondimento e puntualizzazioni.

Sembra necessario premettere che tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico e l'itinerario degli alunni fino al conseguimento del titolo conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore presuppongono implicitamente che i giovani frequentino un'istituzione scolastica in presenza fisica nell'arco temporale di durata delle lezioni.

Il servizio pubblico di istruzione non mira infatti soltanto a realizzare apprendimenti comunque realizzati da parte degli alunni ma persegue l'obiettivo più ampio di contribuire alla crescita della persona umana in tutta la sua poliedricità, finalità rispetto alla quale un ruolo determinante ed essenziale è affidato alla quotidiana interazione degli alunni fra di loro e con i docenti all'interno di classi o comunque di gruppi.

Qualsiasi organizzazione del servizio che trascuri tali aspetti, priverebbe la "scuola" del suo elemento fondante mutandone completamente natura e scopi e degradandone il ruolo e la missione da comunità educante ad agenzia formativa, sia pure di qualificata valenza. Tale assunto non poggia le sue basi solo su considerazioni di ordine teorico ma trova riscontro anche nelle norme vigenti tra le quali ci si limita a citarne solo alcune tra le più significative:

• il recentissimo decreto legislativo n. 59/2004 (articolo 11, commi 1 e 3

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