D.P.R. 18.10.2004, n. 334
1. Dopo l'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). - 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.».
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