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D.M. MIUR 22.10.2004, n. 270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (G.U. 12.11.2004, n. 256)

Art. 8 - Durata dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

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