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D.M. MIUR 07.10.2004, n. 82

Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti.

Formula iniziale

Visto l'art. 1, comma 3 bis della legge 4 giugno 2004, n.143 con il quale si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art.401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche, le Accademie di Belle Arti possono rilasciare diplomi accademici di 2° livello, a conclusione di corsi di indirizzo didattico, disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante;

Visto il D.M. 18 maggio 2004 che definisce, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il D.M. 15 settembre 2004 che stabilisce le date delle prove di ammissione relative all'indirizzo di Arte e disegno per la classe di concorso 61A, e relativamente all'indirizzo di Musica e Spettacolo, alle classi A31 e A32;

Considerato che è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art.5 della legge 28 marzo 2003, n.53;

Valutata l'opportunità di istituire presso le Accademie di Belle Arti un corso ad indirizzo didattico il cui esame finale avrà valore di esame di stato abilitante;

Sentito il parere del CNAM, espresso nell'adunanza del 9 settembre 2004;

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