D.M. MIUR 07.10.2004, n. 82
1. I corsi ad indirizzo didattico di cui all'art.1, hanno durata biennale e sono articolati in semestri. Le attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari sono articolate in insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio pratico guidato, finalizzate all'acquisizione di conoscenze specifiche per l'esercizio della funzione docente. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.600. L'impegno complessivo richiesto allo studente comprensivo delle attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti, distribuiti tra le varie attività entro i limiti stabiliti dal presente decreto. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l'80% di tutte le attività formative previste per le classi di abilitazione cui sono iscritti.
2. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi le lauree e i diplomi che danno accesso alle classi di abilitazione comprese nell'indirizzo di cui all'art.1, con le specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti previsti per l'accesso stesso dalla vigente normativa in materia. Costituiscono altresì titolo di ammissione i titoli universitari e accademici conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
3. Ai fini dell'ammissione le Accademie di Belle Arti predispongono appositi bandi di selezione, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascuna classe di abilitazione e le relative procedure.
4. L'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna accademia, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascuna classe, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta m
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.