D.M. MIUR 07.10.2004, n. 82
1. I corsi di secondo livello di cui all'allegata tabella, disciplinano l'organizzazione didattica per le classi di concorso 07A, 18A, 21A, 22A, 25A, 28A.
2. È obiettivo formativo dei corsi la promozione e lo sviluppo, delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola secondaria nei settori artistico-visivi.
3. Le Accademie di Belle Arti possono consorziarsi tra loro per lo svolgimento dei predetti corsi, anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.
4. Le Accademie interessate individuano il numero massimo degli iscritti in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico-strumentali.
5. Il Ministero, tenuto conto del numero massimo programmato da ciascuna Accademia, ripartisce il contingente di posti disponibili sul territorio nazionale per ciascuna classe di concorso, determinato sulla base delle esigenze programmate dal sistema scolastico.
6. Non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10.
7. Le discipline relative all'area pedagogica sono svolte in collaborazione con le Università, per assicurare l'apporto delle specifiche competenze.
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