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Circolare INPDAP 27.10.2004, n. 59

Istruzioni per la compilazione delle denunce mensili ai sensi dell'art. 44, comma 9, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

PRIMA PARTE - ASPETTI GENERALI

1. Quadro normativo di riferimento e finalità della circolare

L'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno, i sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) dell'art. 4 del dPR 22.7.1998, n. 322 trasmettono mensilmente all'INPDAP, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'INPDAP.

Il termine di trasmissione della denuncia è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La trasmissione può avvenire in modo diretto o attraverso uno degli intermediari individuati dall'art. 3, commi 2bis e 3 del dPR n. 322/1998 (Caf, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria, società o enti appartenenti a gruppi societari per conto di tutti gli enti e le società dei gruppi stessi).

In questo modo potranno essere assicurate con tempestività all'INPDAP tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento di quelle attività istituzionali che presuppongono un costante aggiornamento delle banche dati, come anche i servizi e gli adempimenti in materia di previdenza complementare. Proprio per le esigenze della previdenza complementare e per le attività istituzionali che è chiamato a svolgere, l'INPDAP ha previsto quadri dedicati della denuncia, finalizzati all'acquisizione delle informazioni necessarie. Queste informazioni potranno essere messe a disposizione, nei termini e nella modalità previsti dagli ordinamenti di settore, anche dei fondi pensione complementare che

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