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Nota MIUR 08.11.2004, prot. n. 3207

Impugnazione di atti ministeriali. Regolamento di competenza. Nota MIUR n. 891/03.

Pervengono a questo Ufficio ordinanze di accoglimento o di rigetto di istanze di sospensione, o interlocutorie, emesse dai Tar locali su ricorsi con cui sono stati impugnati atti amministrativi generali emanati dal MIUR, senza che sia stata presentata istanza di regolamento di competenza da parte delle Avvocature distrettuali.

Come già evidenziato con nota di questo Ufficio prot. n. 891 dell'11.3.2003, per evitare che sulle materie disciplinate con atti aventi effetti su tutto il territorio nazionale, intervengano pronunce contrastanti, si pregano codesti Uffici di richiamare l'attenzione delle Avvocature sulla necessità di eccepire sempre, in sede di memoria difensiva, la competenza del Tar adito, mediante richiesta di regolamento di competenza a favore del Tar Lazio.

Com'è noto, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (manifesta infondatezza del regolamento di competenza), il Tar non procede all'esame della domanda cautelare (fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 3 cit. legge n. 205: misure cautelari provvisorie nei casi di estrema gravità e urgenza) e dispone l'immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.

 

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